Tractent fabrilia fabri-quarta parte
continua dal 13/4/07
Per risollevare un po’ l’umore ora vi faccio un altro esempio, sempre all’interno del codice penale, che è molto divertente (ma come sempre si ride per non piangere).
L’art. 316-ter (norma sulla cui utilità si sono interrogati in molti essendo già prevista la truffa) punisce l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Al secondo comma il legislatore ci dice che: “Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.”. E poi subito dopo dice: “Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”. Ora, fate due conti… e riderete di sicuro!
Passiamo ora al diritto tributario di cui negli ultimi anni mi sono occupato parecchio.
Fermo il fatto che si tratta di un ramo del diritto davvero molto particolare perché ci si capisce davvero poco e cambia in continuazione, voglio soffermarmi su due istituti: uno molto noto e l’altro meno conosciuto.
Il primo è il condono fiscale. Dal punto di vista costituzionale sia ben chiaro che rappresenta un vero e proprio monstrum giuridico che fa saltare tutti i principi costituzionali in materia tributaria ( ed è interessante come uno degli artefici degli ultimi condoni si sia pubblicamente preso il… merito(!) di averli introdotti, quando per me invece rappresenterebbe solo una fonte di umiliazione a vita).
Ma a parte questo, di cui peraltro abbiamo già parlato, vale la pena soffermarsi sulla formulazione di queste norme.
Scrivevo così nel 2005 a proposito delle sanatorie della legge 289/2002: ”[…]Il panorama che si presenta davanti agli occhi di chi voglia studiare la legislazione condonistica reca abbastanza sconforto. Si tratta di una selva sterminata di norme oscure e confuse. Sembra davvero incredibile come il legislatore sia riuscito a raggiungere vette di incoerenza e complessità tali da rendere punti lontani nella nebbia gli ideali illuministici (utopici, certo, ma pur sempre da considerare quali obbiettivi) di chiarezza e semplicità delle norme. Senza poi considerare che l’Agenzia delle Entrate, con l’obbiettivo di “mettere ordine” a quel caos normativo, ha dovuto emanare varie circolari per un ammontare complessivo di svariate centinaia di pagine che nell’insieme, però, altro non hanno fatto che rendere tutto più intricato e complesso. Ed è abbastanza ovvio che muoversi e districarsi all’interno di queste norme sia risultato assai difficoltoso per i professionisti e pressoché impossibile per gli altri.”.
E ancora: “Ribadiamo poi, soffermandoci ancora un momento sulle norme contenute nel l. 212/2000 (il famoso Statuto del contribuente, n.d.a.), come pure l’art. 2 non esca affatto incolume da un confronto con la l. 289/2002. Ed in particolare le modifiche che sono state apportate nel corso del tempo sembrano uscire da una dimensione in cui il comma 4 di suddetto articolo non esiste. Ed a conferma di quanto diciamo si veda, per esempio, il testo del DL 282/2002, che invece di riportare il testo di legge modificato, contiene una mole di frasi modificative sparse capaci di provocare forti mal di testa più che chiarezza. Ma quello che sembra un vero e proprio rifiuto della comprensibilità e della trasparenza delle disposizioni tributarie, non si ferma qui. Già abbiamo visto, infatti, come l’incertezza creata dalle norme abbia costretto l’Agenzia ad emanare circolari sopra circolari complicando non poco la già intricata situazione. Resta qui da evidenziare come le varie e numerose lacune lasciate dal legislatore siano state tali che l’intervento dell’Agenzia si sia a volte spinto ben oltre la chiarificazione con buona pace dell’art. 23 Cost. e del principio di legalità […]”
Ora, il discorso sul “mal di testa” e sulle centinaia di pagine di circolari dell’Agenzia delle Entrate, non l’ho usato per enfatizzare la mia tesi, ma perché è vero. Anzi, vi invito a raccogliere e dare una veloce letta a tutto quel materiale, così potrete vedere con i vostri occhi ciò di cui parlavo e a quel punto potrete anche raccontarmi dei vostri mal di testa.
Mi sia poi permesso di fare una piccola notazione tanto di correttezza terminologica quanto, e soprattutto direi, di onestà intellettuale.
continua
continua dal 13/4/07
Per risollevare un po’ l’umore ora vi faccio un altro esempio, sempre all’interno del codice penale, che è molto divertente (ma come sempre si ride per non piangere).
L’art. 316-ter (norma sulla cui utilità si sono interrogati in molti essendo già prevista la truffa) punisce l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Al secondo comma il legislatore ci dice che: “Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.”. E poi subito dopo dice: “Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”. Ora, fate due conti… e riderete di sicuro!
Passiamo ora al diritto tributario di cui negli ultimi anni mi sono occupato parecchio.
Fermo il fatto che si tratta di un ramo del diritto davvero molto particolare perché ci si capisce davvero poco e cambia in continuazione, voglio soffermarmi su due istituti: uno molto noto e l’altro meno conosciuto.
Il primo è il condono fiscale. Dal punto di vista costituzionale sia ben chiaro che rappresenta un vero e proprio monstrum giuridico che fa saltare tutti i principi costituzionali in materia tributaria ( ed è interessante come uno degli artefici degli ultimi condoni si sia pubblicamente preso il… merito(!) di averli introdotti, quando per me invece rappresenterebbe solo una fonte di umiliazione a vita).
Ma a parte questo, di cui peraltro abbiamo già parlato, vale la pena soffermarsi sulla formulazione di queste norme.
Scrivevo così nel 2005 a proposito delle sanatorie della legge 289/2002: ”[…]Il panorama che si presenta davanti agli occhi di chi voglia studiare la legislazione condonistica reca abbastanza sconforto. Si tratta di una selva sterminata di norme oscure e confuse. Sembra davvero incredibile come il legislatore sia riuscito a raggiungere vette di incoerenza e complessità tali da rendere punti lontani nella nebbia gli ideali illuministici (utopici, certo, ma pur sempre da considerare quali obbiettivi) di chiarezza e semplicità delle norme. Senza poi considerare che l’Agenzia delle Entrate, con l’obbiettivo di “mettere ordine” a quel caos normativo, ha dovuto emanare varie circolari per un ammontare complessivo di svariate centinaia di pagine che nell’insieme, però, altro non hanno fatto che rendere tutto più intricato e complesso. Ed è abbastanza ovvio che muoversi e districarsi all’interno di queste norme sia risultato assai difficoltoso per i professionisti e pressoché impossibile per gli altri.”.
E ancora: “Ribadiamo poi, soffermandoci ancora un momento sulle norme contenute nel l. 212/2000 (il famoso Statuto del contribuente, n.d.a.), come pure l’art. 2 non esca affatto incolume da un confronto con la l. 289/2002. Ed in particolare le modifiche che sono state apportate nel corso del tempo sembrano uscire da una dimensione in cui il comma 4 di suddetto articolo non esiste. Ed a conferma di quanto diciamo si veda, per esempio, il testo del DL 282/2002, che invece di riportare il testo di legge modificato, contiene una mole di frasi modificative sparse capaci di provocare forti mal di testa più che chiarezza. Ma quello che sembra un vero e proprio rifiuto della comprensibilità e della trasparenza delle disposizioni tributarie, non si ferma qui. Già abbiamo visto, infatti, come l’incertezza creata dalle norme abbia costretto l’Agenzia ad emanare circolari sopra circolari complicando non poco la già intricata situazione. Resta qui da evidenziare come le varie e numerose lacune lasciate dal legislatore siano state tali che l’intervento dell’Agenzia si sia a volte spinto ben oltre la chiarificazione con buona pace dell’art. 23 Cost. e del principio di legalità […]”
Ora, il discorso sul “mal di testa” e sulle centinaia di pagine di circolari dell’Agenzia delle Entrate, non l’ho usato per enfatizzare la mia tesi, ma perché è vero. Anzi, vi invito a raccogliere e dare una veloce letta a tutto quel materiale, così potrete vedere con i vostri occhi ciò di cui parlavo e a quel punto potrete anche raccontarmi dei vostri mal di testa.
Mi sia poi permesso di fare una piccola notazione tanto di correttezza terminologica quanto, e soprattutto direi, di onestà intellettuale.
continua
Etichette: Politica nazionale