La gioventù che partecipa-Oderzo

29 aprile 2009

I valori, il diritto, la tecnica e il codice


Viviamo in un periodo storico in cui si fa strada l’idea che chiunque, a prescindere da una preparazione tecnica e dall’abilità, possa scrivere leggi e produrre diritto. E ci si dimentica, così, che non è un caso che il diritto sia stato definito “ars boni et aequi” e che i grandi codici siano stati elaborati da qualificati giuristi e non siano nati affatto dall’oggi al domani, senza delle serie discussioni, protratte anche per anni, alle spalle.
Francesco Carnelutti, uno dei più grandi giuristi italiani di sempre, scriveva nel 1950: “ma ciò che intus alit […] è poi il giudizio, che deve pronunciare e, prima, deve avere, almeno quanto il giudice, il legislatore. […] Quelli che lavorano nell’officina giudiziaria, fra altro, sono, secondo il modo di dire del mercato industriale, operai qualificati; ma nessuna qualifica, in senso tecnico, si richiede per diventare legislatore. Giudice non può essere, ma legislatore sì, uno che non s’intende né di diritto né di giustizia”(grassetto mio).
È noto a tutti il problema della carenza di effettività della pena nel nostro Paese. Problema enorme, perché, di fatto, è una negazione del diritto che produce un circolo vizioso.
Infatti, l’incapacità pratica di dare attuazione a principi e regole giuridiche, oltre a svilire la civiltà di cui esse sono permeate e i valori che intendono tutelare, può addirittura arrivare a porsi quale elemento dalle potenzialità criminogene.
Se la giustizia procede lentamente e in modo inefficiente, si penalizzano gli innocenti e si favoriscono i criminali; la società, sentendosi indifesa, perde la fiducia nello Stato e insieme cresce la convinzione che violare la legge paga (non c’è più dissuasione, ma persuasione che delinquere paga); l’illegalità così aumenta e l’incapacità di affrontarla proporzionalmente si aggrava.
Ed è superfluo dire che il grado di civiltà di un Paese si misura sì sulla base di più indici, ma che tra questi riveste indubbia, e forse preminente, importanza proprio il grado di progresso che connota l’ordinamento penale e processualpenale, data l’estrema e primaria importanza dei valori che esso, da sempre e per sua natura, abbraccia.
Eppure oggi, che dell’illuminismo giuridico si sente molto bisogno (per non dire la riscoperta!), si sta marciando contro l’ideale delle norme poche, chiare, logiche, semplici ed efficaci.
La linee giuridiche del nostro tempo seguono questa triplice direzione: 1- destrutturazione; 2-decodificazione; 3- incapacità tecnico-linguistica.
Con la destrutturazione il sistema giuridico, inteso come meccanismo di coerenza e logica, si sfalda; con la decodificazione si creano delle “brecce” riempite di sotto sistemi normativi autonomi che assecondano una tendenza di “fuga dal codice” e alla dispersione; con l’incapacità tecnico-linguistica la comprensibilità e la conoscibilità delle norme diventano cose sempre più ardue.
Ipertrofia e logorrea legislativa, sciatteria tecnico-giuridica, complessità e vaghezza normativa, incomprensibilità, ambiguità, carattere casistico delle leggi, sono, appunto, tutte parole all’ordine del giorno.
Da ogni parte, presso gli studiosi, si levano voci di denuncia del degrado legislativo raggiunto dal nostro ordinamento.
Gli addetti ai lavori e ogni persona che venga a scontrarsi con tale realtà a causa di un processo a suo carico, è in grado di percepire questo disagio.
Ma non serve essere avvocati, imputati o parti processuali per avvertirlo, essendo più che sufficiente sfogliare qualche pagina di un qualsiasi manuale di diritto degno di questo nome.
È questo il tempo della “libertà di parola”, intesa negativamente come “parola alla libertà” che conduce al degrado legislativo attuale e al pericolo di una svolta verso l’anarchia normativa alla quale ci si deve opporre con forza.
Si sta creando (meglio: ri-creando, visto che storicamente tale situazione non è nuova) l’ambiente naturale degli “azzeccagarbugli” di ogni tempo, amanti della litigiosità, alfieri del “dum pendet rendet” e sacerdoti del “et lis (non lux!) perpetua luceat eis”.
È una giungla legislativa che finisce per abbattersi contro l’individuo e farsi sentire particolarmente in quel ramo del diritto che prima e con più forza degli altri, tocca la sua vita, la sua libertà personale, la sua dignità: il diritto penale e processualpenale.
Scrive Ferrua, uno dei più grandi maestri contemporanei del processo penale: “[…] di qui uno stato di caos interpretativo che, da un lato, accresce la discrezionalità del giudice, spesso in grado di motivare con eguale forza persuasiva opposte soluzioni; ma, dall’altro, lascia sospesa una spada di Damocle sulla sorte del processo, per l’imprevedibile esito che le eccezioni che una difesa vigile e zelante sa tempestivamente articolare. Inevitabile a questo punto la forte accentuazione della variabile sociale – oggi anche etnica – in quanto a sopportare il peso dell’incertezza normativa, senza la contropartita dei vantaggi che le sono connessi, restano solo gli imputati sprovvisti di un’adeguata assistenza legale”.
Qualcuno disse che “non conoscere la propria storia è come non essere mai cresciuti”.
Ebbene, negli ultimi anni in Italia siamo cresciuti davvero poco.
Certezza del diritto, norme chiare, coerenti, precise, poche (Voltaire), brevi, concise, che non contengono “né dettagli inutili né espressioni vaghe né troppo elaborati ragionamenti esplicativi”(Montesquieu), sistematicità, completezza: sono questi i concetti che dobbiamo recuperare.
Ma in quale modo?
Credo che per rispondere a questa domanda si debba ragionare su un “come” e un “dove”.
Mi spiego partendo dal secondo, il “dove”, il quale va identificato in quell’insieme di norme chiamato Codice.
Esso non è semplicemente un luogo in cui vengono raccolte delle regole, ma un luogo con certe caratteristiche. E queste caratteristiche sono appunto la sistematicità, la completezza, la coerenza interna, l’unità di linguaggio, la presenza di norme poche, chiare e brevi. Per contro, non è codice un semplice e banale assemblato di regole, oscure e confuse, ricche di rinvii ad altre norme magari mal raccordabili alle prime, che danno luogo ad aporie e lacune.
È dal caos legislativo che emerge la necessità della codificazione. Così è stato e sempre sarà.
Riporto le parole di Gaspare Falsitta, un giurista di diritto tributario tra i più stimati in Italia: “Codificare significa passare dalla giungla legislativa al sistema legislativo, dal caos della vigna di Renzo ad una vigna ben coltivata e senza erbacce, con le viti disposte in ordinati e ben politi filari. Codificazione e creazione del sistema sono così avvinti da nesso strumentale: si codifica allo scopo di espungere il superfluo e il vano e di creare un testo legislativo fondamentale e stabile, che abbracci le norme di una branca del diritto sistematicamente disposte in un tutto organico”.
Il nostro “dove”, perciò, è il codice, inteso come fondamenta di civiltà, di logicità, coerenza e, in definitiva, di certezza del diritto.
Ma se è questa semplicità e unità linguistica, sistematica, geografica che andiamo cercando, dobbiamo ora capire “come” trovare e raggiungere questo luogo.
E la risposta è il giurista.
Come scrissi qualche tempo fa, un’affermazione di onestà intellettuale si impone: il diritto è, ed è sempre stato, cosa per giuristi.
Nessuno si farebbe aggiustare la macchina da un dottore e curare da un meccanico, come nessuno si farebbe costruire la casa da un avvocato e difendere in giudizio da un muratore per la banale ragione che è il meccanico che sa aggiustare la macchina e il dottore che sa come curarvi, così come è il muratore che sa costruire le case e l’avvocato che sa come difendervi in giudizio.
Lo stesso ragionamento vale per il diritto e il giurista.
Tractent fabrilia fabri, questo è il principio, tanto banale quanto negletto, che guida e anima la nostra riflessione.
La formulazione delle norme (e parlo proprio di “formulazione”, prima ancora che di “contenuto”) deve essere affidata a persone che conoscono l’ordinamento legislativo, che conoscono il “sistema di norme” nel suo complesso e che sono dotati di quelle capacità tecnico-linguistiche che permettono loro di intervenire in quel sistema e di scrivere una legge in maniera chiara, semplice e terminologicamente corretta, secondo l’insegnamento illuministico.
Anche il migliore degli intenti se non è tradotto da un legislatore preparato ed attento in buone norme, creerà problemi.
E vale la pena ricordare che una cosa è l’”idea” che sta alla base di una norma e un’altra è la “norma stessa”, perché solo quest’ultima, in definitiva, è legge e regola la società, per quanto l’”idea” sia indubbiamente utile al fine di interpretarla.
Se il principio sopra enunciato, quindi, non diverrà un punto fermo, continuerà a permanere una confusione nei ruoli e nella legislazione.
È utile riportare le parole di Voltaire: “la giurisprudenza si è tanto perfezionata che non c’è una coutume (norma consuetudinaria francese, n.d.a.) che non abbia parecchi commentatori, e tutti, com’è ovvio, di opinione diversa”. E ancora: “il vostro diritto consuetudinario di Parigi è diversamente interpretato da ventiquattro commentari; dunque è ventiquattro volte provato che è mal concepito”.
Ora, è ovvio che, per quanto ben strutturata e scritta, una disposizione è suscettibile di essere interpretata in più modi; perciò quella di Voltaire è un’affermazione ingenua, di un non giurista. Però, ha un fondo di verità non trascurabile ed anzi ben visibile nei voluminosi libri che riempiono le biblioteche giuridiche. “È il peso della cultura”, dirà qualcuno e forse, per una parte, ha ragione. Ma l’altra parte è il peso dell’incompetenza di un legislatore che genera problemi interpretativi, essendo incapace di essere chiaro e di esprimere in maniera univoca la sua volontà o, peggio ancora, di rendersi conto della reale portata di ciò che, con la sua voce, impone alla società.
Chiarito, quindi, che il nostro “come” va identificato con un esperto di diritto, il giurista, vorrei puntualizzare che lo spirito democratico che mi anima non può che delineare, comunque, una soluzione in cui la centralità circa la produzione legislativa è sempre del Parlamento eletto dal popolo che, come dice la Costituzione, è sovrano (art. 1 Cost.).
Lungi da me, perciò, qualsiasi concezione di elitismo pedagogico e per il semplice motivo che, come sempre la storia ci insegna, da lì al paternalismo, o addirittura all’autoritarismo, il passo è terribilmente breve.
Il punto, allora, diventa ridefinire il “principio di legalità”, nel senso, appunto, di affiancare a chi decide le leggi, in quanto eletto dai cittadini, coloro che sanno scriverle e sanno indicare proposte, osservazioni e critiche tecnicamente qualificate.
Ora, se, come ammonito sopra, dobbiamo stare attenti a non dare troppo potere al giurista al fine di scongiurare il pericolo consistente nel farne un legislatore, non dobbiamo nemmeno attribuirne troppo poco, con la conseguenza di svilirne il ruolo.
E perché i tecnici del diritto, o meglio, i migliori tra di essi, possano assumere un peso reale, a mio parere è necessario passare attraverso l’istituzione di un nuovo organo costituzionale, che potrebbe chiamarsi “Consiglio dei giuristi”.
Tale organo collegiale dovrebbe avere poteri esercitabili su richiesta del Parlamento o d’ufficio, consistenti nell’emettere pareri tecnici e proposte di legge, ed essere eletto dai professori universitari delle facoltà di diritto.
Per questa via, riteniamo che si possa realizzare un produttivo gioco di pesi e contrappesi tra potere legislativo e potere dei giuristi all’insegna di una più seria produzione normativa che come beneficiari primi ha i cittadini.
Il Consiglio dei giuristi, come strutturato nella presente proposta, non avrebbe, e coerentemente, un potere decisionale, però bilancerebbe, con il suo apporto, il potere del Parlamento sicuramente da un punto di vista tecnico ma anche, data la sua autorevolezza, dal punto di vista del peso delle scelte fatte dal legislatore sull’opinione pubblica.
Detto questo sotto un profilo tecnico, concludo con una considerazione di ordine pratico e cioè che non si può non tener conto del fatto che ogni norma va immersa in una società, fatta di persone le quali avranno il compito di metterla in pratica.
E perché questo avvenga senza problemi, ci vogliono una certa mentalità e le necessarie risorse umane e materiali.
La migliore delle norme possibili non produrrà mai gli effetti sperati se non è anche introdotta in un mondo che è il migliore dei mondi possibili o, quantomeno, che a questo assomigli.
Diceva Calamandrei: “una nuova legge processuale, anche se rappresenta il non plus ultra della perfezione scientifica, non ha come necessaria conseguenza il miglioramento della giustizia, se non fa i conti colle possibilità pratiche della società nella quale deve operare”.
Innanzitutto, quindi, deve essere dato interiorizzato da tutti, specie da chi giudica, che la ricerca della verità, secondo il metodo che più ragionevolmente conduce ad essa, è lo scopo del processo.
A guidare la mente di legislatori, giuristi e giudici deve essere la logica e l’onestà intellettuale.
Amicus Plato, magis amica veritas”.
E non deve poi sfuggire che ogni azione, per quanto guidata dalla stessa regola, può essere compiuta in modi e con atteggiamenti diversi.
Si scriveva giustamente che “accade spesso che le garanzie del cittadino siano più apparenti che reali, tanto che si deve ritenere presidio della libertà personale più il costume civile degli organi di polizia che non le vere e proprie regole giuridiche”(Pisapia).
Accanto a ciò, va poi considerato che senza risorse materiali non è possibile fare nulla.
Un sistema giudiziario senza investimenti non sarà mai in grado di funzionare in maniera efficiente ed anche questo contribuirà a aumentare il circolo vizioso di cui si parlava all’inizio.
Purtroppo, sappiamo che la scarsezza di mezzi ha caratterizzato e continua a caratterizzare la nostra realtà giudiziaria.
Certo, su questo punto come su altri, a molti di noi è dato di fare poco in maniera diretta.
Ma qualcosa di comunque molto importante la possiamo fare ed è farci sentire perché ne abbiamo il diritto, costituzionalmente tutelato, e perché, se è il futuro del nostro Paese, di noi stessi e di chi ci circonda la cosa che abbiamo veramente a cuore, allora ne abbiamo anche il dovere morale, il quale, fra tutti i doveri, è il più nobile e il più forte.

Alessandro Marchetti

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02 aprile 2008

A lavorare in campagna… elettorale!


Succedono cose strane in Italia.
Potrà forse suonare qualunquista, ma non è una novità.
Cosa sta succedendo lo capiranno davvero bene tra cent’anni gli studiosi di storia che analizzeranno questo periodo, e coloro che leggeranno i loro libri.
Ma c’è più di qualcuno che la stranezza di questo momento la vede bene anche oggi e che, testardo lui, cerca di capirci qualcosa.
Vi invito, perciò, a leggere questo editoriale apparso oggi sul Corriere della sera di Giovanni Sartori.

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13 marzo 2008

Italia di Pulcinella


Povera Italia, povera Italia!
Ormai è diventato un Paese di Pulcinella a tutti gli effetti. E non sia mai detto che ce l’ho contro il mio Paese, come potrei avercela?
Un Paese non è una persona, un Paese ha l’aspetto che gli hanno dato coloro che l’hanno governata. Allora, di chi è la colpa? Della Destra? Della Sinistra?
Forse così il problema è mal posto. Aveva ragione Gaber quando diceva “ma cos’è la Destra? Cos’è la Sinistra?”.
Inutile, perciò, prendersela con dei “contenitori”. Il problema è forse di contenuto. Meglio: di mancanza di contenuto.
Vi invito a leggere questo editoriale di Giovanni Sartori pubblicato oggi sul Corriere della sera.

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01 febbraio 2008

Popolo e sovranità


Vi invito a leggere l’editoriale pubblicato oggi sul Corriere della Sera, scritto da Giovanni Sartori.
Credo che l’allarmante interrogativo di fondo che oggigiorno ci si deve porre sia proprio questo: con quanta certezza si può ancora affermare che nel nostro Paese sia il Popolo il vero sovrano (v. art. 1 Cost.)?

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20 ottobre 2007

Riblogghiamoci


Prevedo tempi bui per la nostra povera Italia.
Ho appreso con sbigottimento della proposta di legge Levi-Prodi sull’editoria e internet. L’ho anche scaricata per avere contatto diretto con il testo… eh sì, prevedo tempi molto bui.
E non sono affatto contento né tranquillo.
Ora, la legge in linea astratta non vieta la presenza di blog e siti web.
Di fatto, però, tramite bolli da pagare, farraginosi iter da seguire per produrre certificazioni, richiedendo la presenza di una casa editrice e di un giornalista iscritto all’albo, rinviando a futuri regolamenti e quindi papiri di regole sopra regole, limita moltissimo la libertà di esprimersi tramite questi mezzi.
Faccio un esempio banale. Visto che sono cose entrambe buone e giuste, paragoniamo il diritto di informazione al gelato.
Il gelato è buono, appunto, e tutti hanno il diritto di andarselo a prendere. Ci mancherebbe altro.
Ora, più la gelateria è vicina a casa, più gelato si mangerà.
E così, più favorisco l’informazione, la discussione e il dialogo, in un clima di serenità e reciproco rispetto, più ognuno crescerà cosciente di esistere, consapevole dei problemi che lo circondano e magari sarà anche in grado di proporre soluzioni e nuove idee.
Ma se, riprendendo l’esempio, tra casa e gelateria dovessi piazzarci ostacoli, filo spinato, campi minati e ticket da pagare, il gelato non lo mangia più nessuno, o comunque in molto pochi.
Il che, uscendo nuovamente dalla metafora, vuol dire che il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero verrebbe esercitato sempre meno, verrebbe lasciato lì a riposare, piano piano dimenticato.
Ma a quel punto il baratro dell’indifferenza o, peggio, dell’ignoranza sarebbe il passo logicamente successivo. E non è così che un paese, una società può pensare di crescere. Non è così che si raggiunge il progresso. La strada verso di esso è, ed è sempre stata, un’altra.
Inoltre, vale la pena precisare che, secondo il disegno di legge, poco importa che si voglia fare vera e propria informazione o semplice intrattenimento. La legge colpisce chiunque.
In ogni caso, e comunque la si pensi, le cose stanno così: c’è questo disegno di legge che prossimamente verrà sottoposto al vaglio delle camere.
E per ora chi lo ha approvato? Il governo essendo una proposta di iniziativa governativa.
E chi all’interno del governo? A quanto pare, tutti: nessuno si è dissociato.
Allora, almeno al giorno d’oggi, enuncia una regola d’esperienza piuttosto valida Travaglio quando dice che delle decisioni prese all’unanimità c’è sempre da preoccuparsi.
Ma non posso comunque non chiedermi come sia successo. Non posso non chiedermi dove sia Di Pietro, per esempio, che un blog, e bello frequentato, pure ce lo ha (forse la domanda più corretta sarebbe se l’ha letta questa proposta di legge).
Il punto, comunque, resta sempre lo stesso: sinceramente mi aspettavo molto da questo nuovo governo e invece ogni giorno mi trovo ad essere più deluso.
Meglio: non è che mi aspettassi esattamente “molto”, ma un cambiamento, per quanto piccolo, sì. Mi aspettavo una virata, magari non eclatante, ma pure sempre “virata” rispetto agli anni passati. E invece niente.
Prima l’indulto, poi la scarsa chiarezza fiscale, quindi la legge elettorale invariata, i parlamentari condannati in via definitiva ancora in Parlamento, gli attacchi alla magistratura, l’inesistenza di una legge sul conflitto di interesse e, ciliegina sulla torta, questa grande “pensata” sull’editoria.
Il che mi porta a confidare nell’opposizione a tutti i costi di Berlusconi e alleati, la qual cosa, però, non è, a mio modo di vedere, il massimo della vita.
E se la legge dovesse passare, cosa succederà?
Molti chiuderanno, altri si conformeranno alla legge, altri ancora terranno aperto il loro sito o blog senza adeguarsi in aperta polemica con la legge.
Di questi ultimi, alcuni magari accetteranno di subire le sanzioni, e questo lo faranno come critica alle nuove disposizioni. Gli altri, forse la maggior parte, chiederanno, una volta messo in moto il processo, l’intervento della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, vale la pena ripeterlo, è il giudice della civiltà delle leggi, presidia i valori elementari e supremi contenuti nella nostra Carta Fondamentale, cioè nella Costituzione.
Chiamata in causa, allora, la Corte dovrà esprimersi ed è molto probabile (ma nessuno potrà dirlo con certezza) che boccerà la legge per violazione dell’articolo 21 della Costituzione, essendo le disposizioni in esame fortemente limitative della libertà di manifestazione del pensiero, come abbiamo visto e detto da più parti.
Così si tornerà, forse, al punto di partenza.
Ma le cose non saranno esattamente come erano prima.
Il V-day ha messo in evidenza un grande e diffuso malcontento dei cittadini verso l’attuale politica italiana. E molti giornalisti hanno denunciato la presenza di una vera e propria “casta”.
La possibile entrata in vigore di una simile legge, però, dovrà far tremare questa “casta” più di sempre, perché quando il popolo, offeso e bistrattato da chi lo dovrebbe rappresentare, decide di farsi sentire, poi è difficile da riappacificare.
Sarò ben felice di essermi sbagliato, ma, come dicevo all’inizio, prevedo tempi bui.
E non sono né contento né tranquillo.


Io (finché potrò) partecipo
Alessandro Marchetti

Aggiornamento: in effetti Di Pietro non aveva letto il disegno di legge. Non lo hanno nemmeno discusso in Consiglio dei ministri e lo hanno fatto passare come provvedimento di “normale routine”.
Perlomeno il ministro si è preso la responsabilità di non averlo intercettato, dichiarando, inoltre, che lo avverserà in tutti i modi.

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28 settembre 2007

Ognuno faccia il suo mestiere


L’esigenza di ieri è la stessa di oggi.
I problemi della società devono essere risolti da chi ha la più seria volontà di risolverli, da chi li conosce, da chi li ha studiati, da chi li ha vissuti.
I parlamentari ritornino a rappresentare quel Popolo che la Costituzione del nostro Paese dichiara solennemente essere l’unico sovrano.
Gli ordini di segretari e dirigenti dei partiti non devono più esistere, così come le loro gerarchie interne, altrimenti dovremo chiamare “partitica” la nostra repubblica e non democratica.
Coloro che fanno le norme, che traducono la volontà popolare espressa in Parlamento in testi legislativi siano esperti diritto, giuristi di professione, nominati da giuristi.
E per le questioni tecniche e scientifiche che sia necessario risolvere per prendere delle decisioni normative, vengano sentiti i tecnici e gli scienziati.
Per dirla con le parole di Einaudi, citato nel bellissimo editoriale di Gian Antonio Stella che vi invito a leggere: “I professori ritornino ad insegnare, i consiglieri di Stato ai loro pareri, i militari ai reggimenti e, se passano i limiti d'età, si piglino il meritato riposo(…)Coloro che lavorano sono stanchi di essere comandati dagli scríbacchiatori di carte d'archivio(…)Ognuno ritorni al suo mestiere”.
O come piace dire a me: tractent fabrilia fabri!

Io partecipo
Alessandro Marchetti

Ps. Scaricate l’articolo in formato pdf “Tractent fabrilia fabri

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07 settembre 2007

Domani c’è il V-day!


Che io sappia i telegiornali non ne hanno parlato, mentre i giornali qualcosa, seppure non moltissimo, hanno detto. Felicissimo comunque di essere smentito.
In ogni caso domani si terrà in oltre 200 città italiane, compresa Oderzo, il “V-day”, o meglio, “Vaffanculo day”.
In questa occasione verranno raccolte le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare che contiene questi tre punti:
1 Nessun cittadino italiano può candidarsi in Parlamento se condannato in via definitiva, o in primo e secondo grado in attesa di giudizio finale;
2 Nessun cittadino italiano può essere eletto in Parlamento per più di due legislature. La regola è valida retroattivamente;
3 I candidati al Parlamento devono essere votati dai cittadini con la preferenza diretta.

Di seguito allego il manifesto dell’evento.

È un’occasione importante per dare un segno che per tutti noi cittadini la “civiltà” conta; che nessuno nel nostro paese può fare quello che vuole, i suoi comodi; che i parlamentari non sono dei “loro” in contrapposizione a tutti gli altri, ma sono nostri dipendenti!
Perciò domani andate in piazza a firmare, date il vostro contributo: in una parola, partecipate!
Power to the people!

Io partecipo
Alessandro Marchetti

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29 giugno 2007

“Loro”!

Cose che se te le raccontano quasi non ci credi.
Poi capisci che è vero.
Ti viene allora una strana tristezza dentro che si accumula a quella, tanta, già presente.
E infine si torna tutti quanti al proprio “lavoro”, al proprio “sudato stipendio” con la solita tragicomica frase nella testa: “Siamo in Italia!”
Ma chi l’ha voluta questa Italia? Chi?!

Vi invito a leggere questo articolo apparso qualche tempo fa ne “la Repubblica” di Filippo Ceccarelli.

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15 maggio 2007

Tractent fabrilia fabri-settima parte

continua dal 2/5/07

Il punto allora diventa ridefinire il “principio di legalità”, nel senso, già anticipato, di affiancare a chi decide le leggi in quanto eletto dai cittadini, coloro che sanno scriverle e sanno indicare proposte, osservazioni e critiche tecnicamente qualificate.
Ciò a mio parere passa attraverso l’istituzione di un nuovo organo costituzionale che possiamo chiamare “consiglio dei giuristi”.
A questo nuovo organo andrebbe assegnata innanzitutto una funzione consultiva. Il suo compito principale, perciò, sarebbe quello di dare pareri tecnici sulle norme. Inoltre, per assicurare il buon funzionamento dell’organo in relazione alle finalità per cui è istituito, tale funzione consultiva dovrebbero essere esercitatile d’ufficio, quindi anche al di fuori di una richiesta espressa del Parlamento.
Il presidente del “consiglio dei giuristi” dovrebbe poi poter parlare in Parlamento per la discussione dei rilievi tecnici emersi durante le sedute del consiglio. Banalmente, cioè, gli si deve dare voce, fermo restando, comunque, che “l’ultima parola” spetta sempre al Parlamento, il quale se non dovesse seguire il parere, si assumerebbe davanti al Paese la responsabilità politica della sua scelta, specie se questa dovesse rivelarsi sbagliata (della serie “tu lo sapevi, perché te l’avevano detto!”)
A completamento, ma non solo, della funzione consultiva andrebbe previsto in capo al “consiglio” un potere di iniziativa legislativa. Quindi il “consiglio” potrebbe proporre le leggi, non approvarle, le quali come sempre andrebbero poi discusse in Parlamento, accompagnate dalla relazione del presidente.
Accanto a ciò dovrebbe assumere anche il ruolo di organo a presidio dei valori costituzionali, svolgendo una sorta di tutela anticipata rispetto a quella ben più forte e definitiva della Corte Costituzionale (che è giudice della civiltà delle leggi). Così, in caso di questioni di legittimità costituzionale rilevate in sede consultiva, sarebbe opportuna una norma che prevede il trasferimento dell’osservazione del consiglio direttamente alla Corte Costituzionale alla quale, poi, dovrebbe essere dato il potere di annullamento d’ufficio delle leggi incostituzionali (si introduce così una terza via oltre a quelle del ricorso in via incidentale e quello in via principale, che per di più boccia la legge sul nascere). La logica è di evitare danni e perdite di tempo quando una legge è fin dall’inizio evidentemente illegittima.
Passando ora alla regolamentazione delle discussioni interne al “consiglio”, è necessaria una premessa logica.
Non esiste un diritto. Esistono vari rami del diritto, ognuno con i suoi specialisti. Perciò non può esserci un solo “consiglio dei giuristi” competente per tutto, ma deve essere istituito un consiglio per ogni grande ramo del diritto. Così, ci sarebbe il consiglio dei giuristi di diritto civile, di diritto penale, di procedura civile, di procedura penale, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di diritto tributario, di diritto internazionale.
I problemi, però, possono nascere quando una legge tocca vari rami del diritto o è particolarmente complessa. In tal caso va prevista la possibilità di riunione dei vari consigli.
Da chi dovrebbero essere nominati i membri dei vari consigli? Essendo il loro ruolo tecnico non possono che essere scelti dai tecnici. Perciò va previsto un sistema elettivo che prevede la partecipazione al voto dei professori universitari di diritto. E questi voteranno per quel consiglio in relazione al quale hanno competenza. Perciò i professori di diritto civile voteranno per il consiglio di diritto civile, quelli di diritto penale per il consiglio di diritto penale e così via.
Va detto, in ultima, che tutte le norme riguardanti il ruolo e il funzionamento del consiglio dovrebbero essere integrate nella costituzione in modo da dare un peso reale agli organi in questione. Altrimenti c’è il rischio che da un giorno all’altro questi organi vengano spazzati via con una normale legge oridinaria.
Ora, queste sono le mie idee e le mie proposte. Non ho la presunzione che siano giuste, ma spero siano un punto di partenza da cui iniziare a ragionare. In ogni caso una discussione, data l’importanza e anche la gravosità dell’argomento, è assolutamente necessaria.
Perciò quello che posso fare è invitarvi a pensarci sopra e capire se questa strada vi sembra condivisibile, o se va migliorata, o se addirittura sia un’altra la strada da percorrere.

Alessandro Marchetti

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02 maggio 2007

Tractent fabrilia fabri-sesta parte

continua dal 23/4/07

Sempre rimanendo, poi, all’interno del diritto tributario, voglio dirvi due parole su un istituto poco noto, ma che risulta un esempio emblematico per i nostri fini.
L’istituto si chiama “transazione sui ruoli” (d.l. 138/2002). Non ve lo spiego nel dettaglio perché il testo rasenta l’incomprensibilità. Io stesso per dargli una interpretazione sensata (e comunque non del tutto convincente per mia stessa ammissione) ho fatto i salti mortali. In sostanza, comunque, dice questo: che l’Agenzia delle Entrate può ridurre l’ammontare dovuto dal contribuente (sottoposto ad esecuzione coattiva), quando ciò dovesse risultare “proficuo”. Chiaro no? Perciò anche voi la prossima volta che andate a fare la spesa fatelo questo discorso alla cassiera. Cioè le dite di pensarci bene prima di farvi pagare il contro per intero, perché se le conviene, se lo ritiene più “proficuo”, voi siete bene disposti anche a pagare metà!
Dal campo del diritto tributario ora ci spostiamo al quello del diritto civile. Vi faccio un piccolo esempio molto recente, semplificando al massimo.
Se una persona compra una cosa da un’altra la quale l’ha avuto per donazione e che allo stesso tempo è erede (più correttamente “legittimario”) del donante, c’è il rischio che chi ha comprato debba restituire la cosa agli altri eredi lesi che dovessero attivarsi. Il problema allora è tutelare l’acquirente che la cosa l’ha comprata e non vuole vedersi costretto a restituirla. Allora cosa si poteva fare? Per esempio eliminare questa “tutela reale” e prevedere che i legittimari venissero soddisfatti con beni diversi da quello donato, come succede in Francia e in Germania.
Invece no. Il legislatore con la legge 80/2005 ha introdotto un onere a carico del legittimario contro la donazione lesiva dei suoi diritti. Cioè deve notificare e trascrivere un atto di opposizione alla donazione al donatario entro venti anni dalla donazione. Come questa cosa riesca a tutelare chi compra è tutto da capire!
A questo punto con gli esempi mi fermo.
Mi preme sottolineare che tutto quello che ho detto non me lo sono inventato io.
Gli studiosi di diritto questi problemi li hanno ben presenti, come hanno presente le possibili soluzioni. E io conosco qualcosa perché l’ho studiato.
Inoltre è bene chiarire che si tratta di problemi tecnici di formulazione, coerenza e logicità delle norme. Non di opportunità.
Non si tratta di sostituire il Parlamento con un gruppo di tecnici del diritto, ma di porre questi ultimi e le loro competenze al servizio del primo, che solo può decidere il contenuto delle leggi e che in ogni caso ha sempre “l’ultima parola”.
Lo spirito democratico che mi anima non può che delineare questa soluzione in cui la centralità circa la produzione legislativa è sempre e comunque del Parlamento eletto dal popolo che, come dice la Costituzione, è sovrano.
Lungi da me, perciò, qualsiasi concezione di elitismo pedagogico e per il semplice motivo che, come la storia ci insegna, da lì al paternalismo o addirittura all’autoritarismo il passo è terribilmente breve.
Il punto allora diventa ridefinire il “principio di legalità”, nel senso, già anticipato, di affiancare a chi decide le leggi in quanto eletto dai cittadini, coloro che sanno scriverle e sanno indicare proposte, osservazioni e critiche tecnicamente qualificate.
Ciò a mio parere passa attraverso l’istituzione di un nuovo organo costituzionale che possiamo chiamare “consiglio dei giuristi”.

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01 maggio 2007

Loro sono sempre più "loro"!

Proprio a riguardo del medesimo argomento del precedente post, “Loro sono loro!”, vi segnalo quest’altro link, in cui è sempre Marco Travaglio a parlare.

http://www.beppegrillo.it/2007/04/gli_ombrelli_non_finiscono_mai.html#comments

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26 aprile 2007

Loro sono “loro”!


Davvero non ci capisco più niente. Anzi, è un pezzo che non ci capisco più nulla della politica italiana.
Da circa un anno è cambiata la coalizione di governo e qualcuno, magari, si aspettava qualche cambiamento, nutriva qualche speranza.
E invece niente, un branco di illusi, insomma.
E sottolineo la parola “branco” perché forse è questo quello che pensano degli elettori i signori dipendentielettirappresentantidelpopolo. Poi ditemi pure qualunquista, o direttamente cretino, mi importa poco.
Una volta quelli che adesso sono alla maggioranza, e allora erano all’opposizione, si indignavano di fronte a talune leggi vergognose proposte dal governo. Erano tutti bravi e uniti a deprecare l’inciviltà.
Ora invece, che sono al governo, sono proprio loro a proporre e votare leggi assurde. E all’attuale opposizione, alla quale tutto ciò non pare neanche vero, non resta che votare a favore e sorridere.
Se poi qualcuno, per caso, e non importa di che partito, si permette di non obbedire all’ordine della segreteria, decidendo di votare di testa propria, magari interpretando il buon senso e le aspettative degli elettori, ecco che viene subito etichettato come il vergognoso traditore da ripudiare e allontanare.
E allora viene il dubbio che l’ex-opposizione facesse una volta tanto casino più per fare bella figura che altro, ben sapendo che, alla fine, quello che facevano non sarebbe servito a nulla e che le cose andavano bene così.
Pare proprio essere questa quella che, con parole che mi sono sempre sembrate avere un che di aulico, è definita “classe dirigente”. Una bella classe dirigente. Perché, parafrasando noti versi, “loro sono loro, e noi non siamo un cazzo!
In conclusione, della serie “buone nuove dall’Italia”, vi invito a leggere questo articolo di Travaglio e come sempre a farvi un’idea.

http://www.marcotravaglio.it/alcittadino.htm


Io partecipo
Alessandro Marchetti

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23 aprile 2007

Tractent fabrilia fabri-quinta parte

continua dal 19/4/07

Mi sia poi permesso di fare una piccola notazione tanto di correttezza terminologica quanto, e soprattutto direi, di onestà intellettuale.
Dovete sapere che il termine “condono” non è mai stato usato dal legislatore che ha sempre preferita il più insipido termine “definizione” dell’imposta. Qualcuno può sostenere che la parola “condono” non faccia parte del linguaggio tecnico, ma ciò non è vero. Questa motivazione, infatti, si scontra con la constatazione che ormai sia i giudici che gli studiosi fanno della parola un uso frequente e comune. Qualcuno allora ha voluto ricavare una possibile spiegazione dal fatto che il principale artefice della legge in questione, l’allora ministro dell’Economia e delle Finanze, si fosse da sempre schierato tra coloro che condannavano i condoni quali istituti iniqui e criminogeni. Altri invece hanno sostenuto che in tal modo si intendesse nascondere che il condono, nella fattispecie, era un’amnistia e così aggirare l’art. 79 della Costituzione che richiede la deliberazione a maggioranza dei due terzi. Altri ancora hanno detto che “neppure il Parlamento si è sentito di usare una terminologia che urta con l’etica, prima che con i principi costituzionali”(Ferlazzo Natoli).
Ecco forse quest’ultima spiegazione si avvicina di più a quello che penso.
A me, infatti, sembra più probabile che questa insistenza del legislatore nel non chiamare le cose con il loro nome sia dovuta all’intenzione di nascondere a chi non è un tecnico la vera natura di queste norme o comunque di far sembrare l’istituto, lavorando ad un livello più che altro psicologico, un “male” minore di quello che realmente è. E dopotutto i nostri tempi ci hanno ampiamente abituati a simili astuzie, tant’è, ad esempio, che in relazione alla più brutale e irrazionale delle manifestazioni della natura animalesca dell’uomo, cioè la guerra, si suole parlare di “caduti”(non morti ammazzati), di “fuoco amico”, di “bombe intelligenti” e via delirando.
Sempre rimanendo, poi, all’interno del diritto tributario, voglio dirvi due parole su un istituto poco noto, ma che risulta un esempio emblematico per i nostri fini.

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19 aprile 2007

Tractent fabrilia fabri-quarta parte

continua dal 13/4/07

Per risollevare un po’ l’umore ora vi faccio un altro esempio, sempre all’interno del codice penale, che è molto divertente (ma come sempre si ride per non piangere).
L’art. 316-ter (norma sulla cui utilità si sono interrogati in molti essendo già prevista la truffa) punisce l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Al secondo comma il legislatore ci dice che: “Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.”. E poi subito dopo dice: “Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”. Ora, fate due conti… e riderete di sicuro!
Passiamo ora al diritto tributario di cui negli ultimi anni mi sono occupato parecchio.
Fermo il fatto che si tratta di un ramo del diritto davvero molto particolare perché ci si capisce davvero poco e cambia in continuazione, voglio soffermarmi su due istituti: uno molto noto e l’altro meno conosciuto.
Il primo è il condono fiscale. Dal punto di vista costituzionale sia ben chiaro che rappresenta un vero e proprio monstrum giuridico che fa saltare tutti i principi costituzionali in materia tributaria ( ed è interessante come uno degli artefici degli ultimi condoni si sia pubblicamente preso il… merito(!) di averli introdotti, quando per me invece rappresenterebbe solo una fonte di umiliazione a vita).
Ma a parte questo, di cui peraltro abbiamo già parlato, vale la pena soffermarsi sulla formulazione di queste norme.
Scrivevo così nel 2005 a proposito delle sanatorie della legge 289/2002: ”[…]Il panorama che si presenta davanti agli occhi di chi voglia studiare la legislazione condonistica reca abbastanza sconforto. Si tratta di una selva sterminata di norme oscure e confuse. Sembra davvero incredibile come il legislatore sia riuscito a raggiungere vette di incoerenza e complessità tali da rendere punti lontani nella nebbia gli ideali illuministici (utopici, certo, ma pur sempre da considerare quali obbiettivi) di chiarezza e semplicità delle norme. Senza poi considerare che l’Agenzia delle Entrate, con l’obbiettivo di “mettere ordine” a quel caos normativo, ha dovuto emanare varie circolari per un ammontare complessivo di svariate centinaia di pagine che nell’insieme, però, altro non hanno fatto che rendere tutto più intricato e complesso. Ed è abbastanza ovvio che muoversi e districarsi all’interno di queste norme sia risultato assai difficoltoso per i professionisti e pressoché impossibile per gli altri.”.
E ancora: “Ribadiamo poi, soffermandoci ancora un momento sulle norme contenute nel l. 212/2000 (il famoso Statuto del contribuente, n.d.a.), come pure l’art. 2 non esca affatto incolume da un confronto con la l. 289/2002. Ed in particolare le modifiche che sono state apportate nel corso del tempo sembrano uscire da una dimensione in cui il comma 4 di suddetto articolo non esiste. Ed a conferma di quanto diciamo si veda, per esempio, il testo del DL 282/2002, che invece di riportare il testo di legge modificato, contiene una mole di frasi modificative sparse capaci di provocare forti mal di testa più che chiarezza. Ma quello che sembra un vero e proprio rifiuto della comprensibilità e della trasparenza delle disposizioni tributarie, non si ferma qui. Già abbiamo visto, infatti, come l’incertezza creata dalle norme abbia costretto l’Agenzia ad emanare circolari sopra circolari complicando non poco la già intricata situazione. Resta qui da evidenziare come le varie e numerose lacune lasciate dal legislatore siano state tali che l’intervento dell’Agenzia si sia a volte spinto ben oltre la chiarificazione con buona pace dell’art. 23 Cost. e del principio di legalità […]”
Ora, il discorso sul “mal di testa” e sulle centinaia di pagine di circolari dell’Agenzia delle Entrate, non l’ho usato per enfatizzare la mia tesi, ma perché è vero. Anzi, vi invito a raccogliere e dare una veloce letta a tutto quel materiale, così potrete vedere con i vostri occhi ciò di cui parlavo e a quel punto potrete anche raccontarmi dei vostri mal di testa.
Mi sia poi permesso di fare una piccola notazione tanto di correttezza terminologica quanto, e soprattutto direi, di onestà intellettuale.

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13 aprile 2007

Tractent fabrilia fabri-terza parte

continua dal 6/4/07

Arriviamo ora al reato di “violenza sessuale” (art. 609-bis).

Ancora una volta l’intento è buonissimo, ma realizzato male.
La norma dice che “chiunque, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”. A questa fattispecie seguono i casi di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica e l’ipotesi, piuttosto boccaccesca a dire il vero, di sostituzione di persona con inganno.
Prendiamo comunque in considerazione la prima fattispecie.
Ad un primo sguardo sembra che tutto sia piuttosto chiaro e corretto. Ma appunto ad un primo sguardo. Perché se ci si pensa bene la norma non dice una cosa fondamentale, anzi la cosa che doveva dire prima di tutte le altre. Una cosa che la nostra mente dà per scontata. Ma attenzione: questo è diritto penale e vige un sacrosanto principio di legalità e di tassatività a tutela della libertà delle persone. È il comportamento descritto ad essere punito, non gli altri.
Ragioniamo: ciò che si deve vietare è una violazione della “libertà sessuale” che è un valore imprescindibile in una società civile. Il rispetto della libertà sessuale passa attraverso il consenso dalla persona. Nel caso invece ci sia un dissenso della persona questo può essere superato con il semplice “non rispetto” dello stesso. Tale mancato rispetto rappresenta una condotta più che sufficiente a ledere la libertà sessuale della persona. Se, poi, a tale mancato rispetto si aggiunge anche una condotta violenta o minacciosa allora la situazione non fa che diventare ancora più grave di quanto già non lo sia.
La norma in questione invece si concentra solo sui casi di violenza e minaccia e ci si dimentica perciò la cosa più ovvia. E cioè che la libertà sessuale è lesa per il semplice fatto che la persona è dissenziente. La violenza e la minaccia sono perciò delle aggravanti, non dei presupposti.
La norma dovrebbe essere quindi costruita in termini di “atti sessuali compiuti in presenza del dissenso della persona” e aggravati dalla violenza e dalla minaccia.
Non vi sembri poi strano che possa esserci una violenza sessuale senza resistenza da parte della persona offesa. Provate a pensare ad una povera donna assolutamente scioccata per quello che gli sta accadendo e incapace di reagire, magari in un fiume di lacrime. O ad una donna che assalita da un branco di stupratori rimane immobile e terrorizzata o che addirittura si trova costretta a sopportare tutto temendo mali ancora peggiori.
Stando così le cose, i giudici allora come dovrebbero comportarsi in questi casi? Le soluzioni sono due: o non puniscono perché il fatto non è previsto dalla legge; o puniscono in base ad una analogia in malam partem, passando sopra al principio di legalità.
La prima soluzione offende la coscienza comune perché non è accettabile che comportamenti così offensivi e indicibili rimangano senza punizione. La seconda soluzione invece abbatte un principio che è un monumento di civiltà a tutela della libertà delle persone.
E tutto questo perché? Perché non si sanno fare le leggi. Capite perciò l’importanza di una buona tecnica legislativa.
Ho voluto farvi questi esempi perché riguardano argomenti delicatissimi e anche molto tristi invero, così che sia chiara la portata del problema. Problema che non è affatto teorico, lontano o burocratico, ma assolutamente pratico e attuale.
Per risollevare un po’ l’umore ora vi faccio un altro esempio, sempre all’interno del codice penale, che è molto divertente (ma come sempre si ride per non piangere).

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06 aprile 2007

Tractent fabrilia fabri-seconda parte

continua dal 3/4/07

Alcuni esempi possono rendere la cosa ancora più chiara e tangibile.
Qualsiasi persona sana di mente è più che d’accordo nel vietare e reprimere quei comportamenti che violano la libertà sessuale. Quando, cioè, si parla di “violenza sessuale” non si fa questione di destra o di sinistra. Si tratta di fatti obbrobriosi che nessuna società civile può accettare in quanto ledono la dignità e i diritti più elementari della persona. La legge che punisce questi comportamenti perciò è unanimemente condivisa e animata dai migliori intenti.
Eppure sappiate che nonostante l’importanza e la delicatezza dei valori presi in considerazione, la nostra normativa non brilla quanto a chiarezza e sistematicità.
Ad onor del vero, la legge in considerazione, intervenuta nel 1996, ha degli aspetti positivi. In particolare ha risolto il problema legato all’originaria distinzione tra “violenza carnale” e “atti di libidine” che dava luogo in sede processuale a scene tristissime soprattutto quando la persona offesa era un minore.
Però, per altri versi, reca dei difetti.
Innanzitutto va detto che per tutte le leggi, e a maggior ragione quando si affrontano tali argomenti, ci si aspetta che chi le fa le scriva anche in un italiano corretto.
E invece no. Se prendete il reato di “violenza sessuale di gruppo”, peraltro introdotto proprio dalla legge del ’96, leggerete che “Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. Ora, se ci pensate bene il fatto che una persona “commetta atti sessuali di gruppo" ha tristemente del portentoso, perché è impossibile. Una persona semmai può “partecipare ad una violenza sessuale di gruppo”. È un errore davvero banale e per questo assolutamente evitabile, seppur si riesca comunque, in via interpretativa, a capire il senso corretto. E dopotutto bastava semplicemente leggere le altre norme del codice (guardate la formulazione del reato di “rissa”, per esempio) per capire come andava scritta questa fattispecie.
Ma andiamo avanti. L’art. 609-quater è incentrato sugli “atti sessuali con minorenni”. È una norma che vuole tutelare l’intangibilità sessuale (perciò l’attuale inserimento del reato all’interno della sezione “dei delitti contro la libertà personale” è sistematicamente sbagliato) degli infraquattordicenni (e in determinate ipotesi degli infrasedicenni), così da assicurare loro una corretta crescita e maturazione psicologica in relazione alla sfera affettiva e sessuale.
Anche qui gli intenti sono molto buoni però al secondo comma leggiamo che “non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis (cioè di violenza sessuale, n.d.a.), compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni”.
Ora, a parte il fatto che due ragazzini in calore 1-una norma così non se la ricorderanno mai e 2-difficilmente, prima di divertirsi, si metterebbero con carta, penna e calcolatrice alla mano a fare i conti sull’età di uno e dell’altro, va detto che il disposto contiene un’assurdità logica al suo interno.
Infatti si condiziona la lesione al diritto ad un corretta crescita psicologico-sessuale non all’età della persona tutelata, ma all’età dell’altra persona. Cioè, riprendendo un esempio non mio, è come se si condizionasse il diritto di voto non all’età del votante, ma a quella del candidato.
Arriviamo ora al reato di “violenza sessuale” (art. 609-bis).
Ancora una volta l’intento è buonissimo, ma realizzato male.

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03 aprile 2007

Tractent fabrilia fabri


Domanda: vi fareste aggiustare la macchina da un dottore e curare da un meccanico? E vi fareste costruire la casa da un avvocato e difendere in giudizio da un muratore?
Ovviamente in tutti i casi la risposta è no! E per la banale ragione che è il meccanico che sa aggiustare la macchina e il dottore che sa come curarvi, così come è il muratore che sa costruire le case e l’avvocato che sa come difendervi in giudizio.
Nulla di più ovvio e scontato, insomma. Eppure appena si comincia a parlare di diritto tutta questa ovvietà viene meno e così si fa strada la confusione nei ruoli e nella legislazione.
Vi faccio un altro esempio. Mettiamo che per un qualche motivo abbiate bisogno di ricevere delle cure. Ora a chi mai vi rivolgereste? Andreste da un medico oppure da una persona che medico non è ma che dice di volervi un grande grandissimo bene e che magari ciò lo dice con assoluta sincerità (o magari no)?
La risposta anche qui è assolutamente ovvia, perché la persona competente a curarvi non è chi dice semplicemente di volervi bene, bensì chi ha le competenze medico-scientifiche per assistervi.
Il principio, quindi, è assolutamente logico. Ognuno deve fare ciò di cui ha conoscenza e competenza, non può improvvisarsi esperto di qualcosa di cui esperto non è. Per dirla con un classico detto latino, “tractent fabrilia fabri”, cioè siano i fabbri a maneggiare gli strumenti del proprio mestiere.
Ma, come dicevo, questa cosa non è assolutamente chiara appena si ha a che fare con il diritto. E così si arriva a quei problemi giuridici, se non addirittura a quel caso legislativo, che i tecnici del diritto sono costretti, sbigottiti, ad affrontare ogni giorno e di cui le altre persone hanno ormai un evidente sentore.
Bisogna essere chiari fin da subito: il diritto è cosa per giuristi, non ci si può improvvisare esperti di diritto. La formulazione delle norme (e, attenzione, parlo proprio di “formulazione” delle norme non di “contenuto”) deve essere affidata a persone che conoscono l’ordinamento legislativo, che conoscono il “sistema di norme” nel suo complesso e che sono dotati di quelle capacità tecnico-linguistiche che permettono di scrivere una legge in maniera chiara, semplice e terminologicamente corretta.
Se non ragioniamo secondo questa via c’è il rischio, che si può ben dire provato, di cadere in un abisso qualitativo nella formulazione delle norme, con tutte le conseguenze che ne discendono i termini di certezza del diritto, libertà, sicurezza.
Insomma è un po’ come se un bambino delle elementari decidesse di aggiungere paragrafi a “I promessi sposi”: immaginatevi il risultato!
Ora, è triste dover constare il decadimento legislativo degli ultimi anni, ma va detto che ha raggiunto una evidenza lapalissiana. Prendete il nostro codice penale. È datato 1930 ed è stato fatto sotto il regime fascista. Ora, io sono tutt’altro che vicino alle idee fasciste, ma devo ammettere che a livello di formulazione è scritto estremamente bene. Certo è perfettibile, ma non è nemmeno paragonabile ai recenti, e spesso bislacchi, interventi normativi che lo hanno interessato. E questo perché è stato fatto da “signori giuristi” e dopo aver sentito i pareri degli esperti del settore.
Con questo non voglio dire che il legislatore di oggi non sia animato da buoni e sani intenti. Il punto però è che non sa “tradurre” la buona volontà in buone norme. E vale la pena ricordare che una cosa è l’”idea” che sta alla base di una norma e un’altra è la “norma stessa”, perché solo quest’ultima, in definitiva, è legge e regola la società, per quanto l’”idea” sia indubbiamente utile al fine di interpretarla.
Allora capite che si torna all’esempio di cui vi dicevo all’inizio e cioè della persona che dice di volervi molto bene, che dice di volervi aiutare, ma che in realtà non lo sa fare.
Alcuni esempi possono rendere la cosa ancora più chiara e tangibile.

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04 febbraio 2007

Condonateci


Lo so che a parlare di diritto tributario il rischio abbiocco è forte, ma ci provo lo stesso. E lo faccio riportandovi l’introduzione e le conclusioni della mia tesi di laurea, rompendo così con la prassi consolidata secondo cui le tesi di laurea le leggono solo coloro che le scrivono e pochissimi altri. Tranquilli, non è niente di illeggibile o complicato. Le parti che vi riporto hanno un tono divulgativo perciò sono assolutamente comprensibili e spero tutt’altro che noiose. È solo un po’ lungo, ma ovviamente potete prendervi tutto il tempo che volete. Faccio comunque una piccola premessa. Quello che leggerete non è altro che un discorso di civiltà giuridica che ha ad oggetto l’”indisponibilità dell’obbligazione tributaria”, concetto che può sembrare difficile, ma che in realtà è molto semplice e che vi riassumo così: può lo Stato decidere, nei confronti di due persone con la stessa identica ricchezza, di chiedere ad uno 100 di tasse e all’altro, che magari ha anche evaso, 50? Buona lettura!

Per leggere il testo collegatevi al sito www.oderzopartecipa.it/tesi oppure scaricate il file pdf cliccando sulla sezione il “blog sulla carta”.

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Alessandro Marchetti

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03 febbraio 2007

Open-minded


La tecnologia sa essere una cosa buona ed è importante conoscerla. Perché se si conosco le possibilità che offre si aprono di fronte a noi nuovi orizzonti. E il bello è che a volte sono persino gratuiti!
Prendete i computer: basta pensare a sistemi operativi come Linux e a programmi come Openoffice.org o browser come Mozilla, che sono chiamati software “Open Source”.
Molte persone li usano, funzionano bene e non costano niente! Stanno prendendo piede tra gli utenti domestici, tra i professionisti e persino nelle amministrazioni statali.
Paesi come la Norvegia, la Francia, la Germania, il Venezuela si stanno dirigendo proprio verso questa strada dell’OpenSource.
Inoltre esistono anche tipi di computer diversi da quelli, per così dire, “tradizionali”. Un esempio sono i Macintosh. Hanno un sistema operativo estremamente stabile e facile da usare e sono dotati di processori tra i più veloci attualmente in commercio, capaci peraltro di far girare anche altri sistemi operativi come Windows. E vi assicuro che ciò lo dico solo e semplicemente per informarvi dato che non sono amministratore delegato della casa produttrice (magari!).
Perciò visto che di cose utili e interessanti ce ne sono, e visto che si può anche risparmiare lancio una proposta al nostro Comune, perché dia il buon esempio:
1- che venga adottato come suite per l’uffico, in sostituzione di quelle a pagamento, il programma gratuito “Openoffice.org” (capace anche di leggere i file provenienti da Microsoft Office; esistono versioni per vari sistemi operativi come Windows, Linux e Mac OSX);
2- che non si spendano soldi in nuovi sistemi operativi e che si sostituiscano i vecchi con quelli gratuiti come Linux;
3- che nell’acquisto di nuovi computer si consideri l’opportunità di investire su macchine diverse dai tradizionali PC, come i Macintosh.

Tutto qui: tre piccole regole che assecondano principi di economicità e di efficienza.

Io partecipo
Alessandro Marchetti

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25 gennaio 2007

I nuovi sovrani


Con il suo tipico stile ironico e satirico, nonché (questa volta più che mai) dissacrante, Beppe Grillo nel post del 23 gennaio ha dedicato un discorso ai poveri. Un discorso che lui stesso definisce “proto evangelico”, anzi ”più proto che evangelico”. Ne riporto alcuni passi.

“Il discorso della mezza montagna.

Beati i deboli, perché di essi sono le periferie.[…]

Beati i deboli, perché erediteranno i debiti dei genitori.

Beati i deboli che hanno fame e sete della ingiustizia, perché saranno saziati.[…]

Beati i deboli, perché saranno chiamati populisti.[…]

Beati voi deboli quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, vi diranno demagoghi per causa mia.

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra funzione sociale: quella di prenderlo nel c..o.”


Già, un gran bella funzione sociale. Ma a dire la verità più che “sociale” direi che è una funzione “economica”. Perché quando penso ai grandi problemi dell’inquinamento (effetto serra, polveri sottili) generati dalle fonti non rinnovabili; quando penso agli inceneritori costruiti peraltro con soldi nostri che venivano addebitati nelle bollette come incentivo alle fonti rinnovabili e “assimilate”; quando penso alla scarsa considerazione delle energie alternative; quando penso all’indulto e ai reati finanziari che copriva pur essendo questo logicamente al di fuori delle pure assurde ragioni che lo motivavano; quando penso alle tante guerre che si combattono nel mondo, non riesco a giungere ad altra conclusione che questa: gli interessi economici, ecco chi sono i nuovi (e vecchi) sovrani.
Perciò la conseguenza è sempre la stessa: se non conti i soldi, non conti niente.
E allora mi vengono in mente le parole di Voltaire che, senza troppa sorpresa e meraviglia a dire il vero, diceva: “è impossibile, nel nostro sciagurato globo, che gli uomini che vivono in società non siano divisi in due classi: dei ricchi che comandano, dei poveri che ubbidiscono.[…] Tutte queste guerre [cioè quelle che nascono per cambiare lo stato delle cose] finiscono presto o tardi con l’asservimento del popolo: perché i potenti hanno il denaro, e il denaro è padrone di tutto in uno Stato[…]. L’uguaglianza è dunque al tempo stesso la cosa più naturale, in linea di diritto, e la più chimerica in fatto. Certo ogni uomo, nel suo intimo, ha diritto di credersi interamente uguale agli altri uomini: non ne consegue che il cuoco di un cardinale debba ordinare al suo padrone di fargli la cena”.

Io partecipo
Alessandro Marchetti

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