La gioventù che partecipa-Oderzo

23 aprile 2007

Tractent fabrilia fabri-quinta parte

continua dal 19/4/07

Mi sia poi permesso di fare una piccola notazione tanto di correttezza terminologica quanto, e soprattutto direi, di onestà intellettuale.
Dovete sapere che il termine “condono” non è mai stato usato dal legislatore che ha sempre preferita il più insipido termine “definizione” dell’imposta. Qualcuno può sostenere che la parola “condono” non faccia parte del linguaggio tecnico, ma ciò non è vero. Questa motivazione, infatti, si scontra con la constatazione che ormai sia i giudici che gli studiosi fanno della parola un uso frequente e comune. Qualcuno allora ha voluto ricavare una possibile spiegazione dal fatto che il principale artefice della legge in questione, l’allora ministro dell’Economia e delle Finanze, si fosse da sempre schierato tra coloro che condannavano i condoni quali istituti iniqui e criminogeni. Altri invece hanno sostenuto che in tal modo si intendesse nascondere che il condono, nella fattispecie, era un’amnistia e così aggirare l’art. 79 della Costituzione che richiede la deliberazione a maggioranza dei due terzi. Altri ancora hanno detto che “neppure il Parlamento si è sentito di usare una terminologia che urta con l’etica, prima che con i principi costituzionali”(Ferlazzo Natoli).
Ecco forse quest’ultima spiegazione si avvicina di più a quello che penso.
A me, infatti, sembra più probabile che questa insistenza del legislatore nel non chiamare le cose con il loro nome sia dovuta all’intenzione di nascondere a chi non è un tecnico la vera natura di queste norme o comunque di far sembrare l’istituto, lavorando ad un livello più che altro psicologico, un “male” minore di quello che realmente è. E dopotutto i nostri tempi ci hanno ampiamente abituati a simili astuzie, tant’è, ad esempio, che in relazione alla più brutale e irrazionale delle manifestazioni della natura animalesca dell’uomo, cioè la guerra, si suole parlare di “caduti”(non morti ammazzati), di “fuoco amico”, di “bombe intelligenti” e via delirando.
Sempre rimanendo, poi, all’interno del diritto tributario, voglio dirvi due parole su un istituto poco noto, ma che risulta un esempio emblematico per i nostri fini.

continua

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