La gioventù che partecipa-Oderzo

02 maggio 2007

Tractent fabrilia fabri-sesta parte

continua dal 23/4/07

Sempre rimanendo, poi, all’interno del diritto tributario, voglio dirvi due parole su un istituto poco noto, ma che risulta un esempio emblematico per i nostri fini.
L’istituto si chiama “transazione sui ruoli” (d.l. 138/2002). Non ve lo spiego nel dettaglio perché il testo rasenta l’incomprensibilità. Io stesso per dargli una interpretazione sensata (e comunque non del tutto convincente per mia stessa ammissione) ho fatto i salti mortali. In sostanza, comunque, dice questo: che l’Agenzia delle Entrate può ridurre l’ammontare dovuto dal contribuente (sottoposto ad esecuzione coattiva), quando ciò dovesse risultare “proficuo”. Chiaro no? Perciò anche voi la prossima volta che andate a fare la spesa fatelo questo discorso alla cassiera. Cioè le dite di pensarci bene prima di farvi pagare il contro per intero, perché se le conviene, se lo ritiene più “proficuo”, voi siete bene disposti anche a pagare metà!
Dal campo del diritto tributario ora ci spostiamo al quello del diritto civile. Vi faccio un piccolo esempio molto recente, semplificando al massimo.
Se una persona compra una cosa da un’altra la quale l’ha avuto per donazione e che allo stesso tempo è erede (più correttamente “legittimario”) del donante, c’è il rischio che chi ha comprato debba restituire la cosa agli altri eredi lesi che dovessero attivarsi. Il problema allora è tutelare l’acquirente che la cosa l’ha comprata e non vuole vedersi costretto a restituirla. Allora cosa si poteva fare? Per esempio eliminare questa “tutela reale” e prevedere che i legittimari venissero soddisfatti con beni diversi da quello donato, come succede in Francia e in Germania.
Invece no. Il legislatore con la legge 80/2005 ha introdotto un onere a carico del legittimario contro la donazione lesiva dei suoi diritti. Cioè deve notificare e trascrivere un atto di opposizione alla donazione al donatario entro venti anni dalla donazione. Come questa cosa riesca a tutelare chi compra è tutto da capire!
A questo punto con gli esempi mi fermo.
Mi preme sottolineare che tutto quello che ho detto non me lo sono inventato io.
Gli studiosi di diritto questi problemi li hanno ben presenti, come hanno presente le possibili soluzioni. E io conosco qualcosa perché l’ho studiato.
Inoltre è bene chiarire che si tratta di problemi tecnici di formulazione, coerenza e logicità delle norme. Non di opportunità.
Non si tratta di sostituire il Parlamento con un gruppo di tecnici del diritto, ma di porre questi ultimi e le loro competenze al servizio del primo, che solo può decidere il contenuto delle leggi e che in ogni caso ha sempre “l’ultima parola”.
Lo spirito democratico che mi anima non può che delineare questa soluzione in cui la centralità circa la produzione legislativa è sempre e comunque del Parlamento eletto dal popolo che, come dice la Costituzione, è sovrano.
Lungi da me, perciò, qualsiasi concezione di elitismo pedagogico e per il semplice motivo che, come la storia ci insegna, da lì al paternalismo o addirittura all’autoritarismo il passo è terribilmente breve.
Il punto allora diventa ridefinire il “principio di legalità”, nel senso, già anticipato, di affiancare a chi decide le leggi in quanto eletto dai cittadini, coloro che sanno scriverle e sanno indicare proposte, osservazioni e critiche tecnicamente qualificate.
Ciò a mio parere passa attraverso l’istituzione di un nuovo organo costituzionale che possiamo chiamare “consiglio dei giuristi”.

continua

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